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REVE e IPT: cosa cambia dal 25 maggio 2026

Nuove disposizioni per i veicoli esteri utilizzati in Italia

In breve

Dal 25 maggio 2026 le pratiche di registrazione al REVE sono soggette al pagamento dell’IPT, secondo le regole previste per le pratiche PRA.
La novità riguarda le registrazioni dei veicoli esteri ai sensi dell’art. 93-bis del Codice della Strada e introduce importanti conseguenze operative per cittadini, imprese e soggetti che utilizzano veicoli con targa estera in Italia. 

REVE: una registrazione sempre più “vicina” alle pratiche PRA

Il REVE è il Registro dei Veicoli Esteri e riguarda i veicoli immatricolati all’estero utilizzati in Italia da soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale, nei casi previsti dalla normativa.

Con la nuova disciplina, la registrazione al REVE non è più soltanto un adempimento amministrativo, ma assume anche rilevanza fiscale: le pratiche REVE devono infatti scontare l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), con applicazione delle regole previste dai regolamenti provinciali.

In pratica, per determinare l’importo dovuto, sarà necessario verificare attentamente i dati tecnici del veicolo, la provincia competente e la documentazione inserita nel fascicolo digitale.

Quali pratiche sono interessate

La circolare ACI-PRA del 25 maggio 2026 precisa che le pratiche REVE con codici P28701 e P28702, richieste dal 25/05/2026, sono soggette al pagamento dell’IPT. L’imposta dovrà essere calcolata secondo le disposizioni generali dell’art. 56 del D.Lgs. 446/1997, nonché sulla base del regolamento IPT e delle delibere tariffarie della Provincia competente. 

Attenzione al titolo e ai dati tecnici

Un altro aspetto importante riguarda il titolo da presentare per la registrazione al REVE.

La circolare chiarisce che il titolo diventa un elemento essenziale della pratica e deve essere sempre prodotto: vengono quindi superate le precedenti indicazioni che, in alcuni casi, consentivano la registrazione sulla base della sola carta di circolazione estera. 

Inoltre, per calcolare correttamente l’IPT, i dati tecnici del veicolo devono risultare dalla documentazione inserita nel fascicolo digitale, in particolare dalla carta di circolazione estera o da eventuali attestazioni tecniche rilasciate dall’autorità estera. Se tali attestazioni sono in lingua straniera, devono essere accompagnate da traduzione asseverata in italiano. 

Società di noleggio: cambia la provincia di riferimento

La nuova disciplina interviene anche sui soggetti che operano professionalmente nel settore del noleggio veicoli.

Quando la sede legale è diversa dalla sede in cui viene svolta la gestione ordinaria principale dell’attività, l’IPT dovrà essere attribuita alla Provincia in cui si trova quest’ultima sede. 

In attesa di ulteriori chiarimenti applicativi, la circolare prevede che, per queste società, nell’istanza venga indicata la sede principale sia come sede legale sia come sede operativa, dichiarando nel campo “altri dati” lo svolgimento dell’attività di noleggio. 

Perché affidarsi a un’agenzia di pratiche auto

Le nuove regole rendono le pratiche REVE più delicate sotto il profilo documentale, tecnico e fiscale.

Non basta più verificare la sola carta di circolazione estera: occorre controllare correttamente il titolo, i dati tecnici del veicolo, la provincia competente per l’IPT, l’eventuale traduzione della documentazione e la corretta formazione del fascicolo digitale.

Affidarsi a un’agenzia specializzata consente di gestire la pratica in modo corretto fin dall’inizio, evitando sospensioni, errori di calcolo o richieste di integrazione.

Conclusione

Dal 25 maggio 2026 la registrazione REVE richiede maggiore attenzione: l’introduzione dell’IPT comporta nuovi controlli e una gestione più accurata della documentazione.

Per cittadini, imprese e operatori del settore è quindi importante verificare preventivamente il caso concreto e predisporre una pratica completa, corretta e coerente con le nuove disposizioni.